(Pubblicato  nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 35 del
                           24 agosto 2005)

                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

    Visto  l'Art.  121  della  Costituzione, quarto comma, cosi' come
modificato  dall'Art.  1 della legge costituzionale 22 novembre 1999,
n. 1;
    Visti gli articoli 42, comma 2, e 66, comma 3, dello statuto;
    Visti  gli articoli 5, comma 3, 15 comma 1, lettera d) e 21 della
legge  regionale 3 gennaio 2005, n. 7 (Gestione delle risorse ittiche
e  regolamentazione della pesca nelle acque interne) che rimandano la
disciplina delle procedure al regolamento di attuazione;
    Vista la decisione della giunta regionale n. 10 del 4 luglio 2005
con  la quale e' stato approvato lo schema di regolamento in oggetto,
previa  acquisizione  dei  pareri del presidente del comitato tecnico
della  programmazione,  del  tavolo  di concertazione in agricoltura,
delle  competenti  strutture di cui all'Art. 29 della legge regionale
n.  44/2003, nonche' dell'intesa raggiunta al tavolo di concertazione
giunta regionale - enti locali;
    Visto  il  parere  della II commissione consiliare espresso nella
seduta del 21 luglio 2005;
    Ritenuto di tener conto parzialmente delle osservazioni formulate
nel parere della II commissione consiliare;
    Visto  il  parere  del  consiglio delle autonomie locali espresso
nella seduta del 19 luglio 2005;
    Ritenuto di tener conto parzialmente delle osservazioni formulate
nel parere del consiglio delle autonomie locali;
    Vista   la   deliberazione   della   giunta   regionale   n.  821
dell'8 agosto  2005  che  approva  il regolamento di attuazione della
legge  regionale 3 gennaio 2005, n. 7 (Gestione delle risorse ittiche
e regolamentazione della pesca nelle acque interne);
                                Emana

il seguente regolamento:
                               Art. 1.
                            O g g e t t o

    1.  Il  presente regolamento, in attuazione della legge regionale
3 gennaio   2005,   n.   7   (Gestione   delle   risorse   ittiche  e
regolamentazione  della pesca nelle acque interne), disciplina quanto
previsto dalla citata legge ai seguenti articoli:
      a) 5, comma 3;
      b) 15, comma 1, lettera d);
      c) 21.
    2.   Il   presente   regolamento   non   si  applica  alla  pesca
professionale,  disciplinata  dal  Piano regionale, di cui all'Art. 8
della  legge  regionale  n.  7/2005,  e  dai piani provinciali di cui
all'Art. 9 della medesima.