(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 35 del 24 agosto 2005) IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Visto l'Art. 121 della Costituzione, quarto comma, cosi' come modificato dall'Art. 1 della legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1; Visti gli articoli 42, comma 2, e 66, comma 3, dello statuto; Visti gli articoli 5, comma 3, 15 comma 1, lettera d) e 21 della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 7 (Gestione delle risorse ittiche e regolamentazione della pesca nelle acque interne) che rimandano la disciplina delle procedure al regolamento di attuazione; Vista la decisione della giunta regionale n. 10 del 4 luglio 2005 con la quale e' stato approvato lo schema di regolamento in oggetto, previa acquisizione dei pareri del presidente del comitato tecnico della programmazione, del tavolo di concertazione in agricoltura, delle competenti strutture di cui all'Art. 29 della legge regionale n. 44/2003, nonche' dell'intesa raggiunta al tavolo di concertazione giunta regionale - enti locali; Visto il parere della II commissione consiliare espresso nella seduta del 21 luglio 2005; Ritenuto di tener conto parzialmente delle osservazioni formulate nel parere della II commissione consiliare; Visto il parere del consiglio delle autonomie locali espresso nella seduta del 19 luglio 2005; Ritenuto di tener conto parzialmente delle osservazioni formulate nel parere del consiglio delle autonomie locali; Vista la deliberazione della giunta regionale n. 821 dell'8 agosto 2005 che approva il regolamento di attuazione della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 7 (Gestione delle risorse ittiche e regolamentazione della pesca nelle acque interne); Emana il seguente regolamento: Art. 1. O g g e t t o 1. Il presente regolamento, in attuazione della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 7 (Gestione delle risorse ittiche e regolamentazione della pesca nelle acque interne), disciplina quanto previsto dalla citata legge ai seguenti articoli: a) 5, comma 3; b) 15, comma 1, lettera d); c) 21. 2. Il presente regolamento non si applica alla pesca professionale, disciplinata dal Piano regionale, di cui all'Art. 8 della legge regionale n. 7/2005, e dai piani provinciali di cui all'Art. 9 della medesima.